La legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del decreto Salva infrazioni DL 16 Settembre 2024 n. 131, introduce importanti semplificazioni degli adempimenti legati alla raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici per gli operatori della distribuzione che commercializzano AEE, i centri di assistenza tecnica e gli installatori di AEE. Per operatori della distribuzione si intendono sia i soggetti con un punto di vendita fisico, sia coloro che effettuano vendite online.
Di seguito le principali novità:
- non devono più iscriversi all’Albo Gestori in cat- 3-bis, categoria di fatto soppressa. L’Albo sta già provvedendo a cancellare d’ufficio gli iscritti con decorrenza 15 novembre 2024.
- non devono più compilare la modulistica specifica introdotta dal DM 65/2010 (schedario RAEE, Documento di Trasporto RAEE, allegati 3A e 3B). Il trasporto dei RAEE dal cliente o dalla sede al Centro di Raccolta comunale sarà accompagnato da un Documento di Trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. E' possibile scaricare copia del DDT dal sito web del Centro Coordinamento Raee (scarica qui).
Obbligo iscrizione al CdC RAEE (Centro di Coordinamento Raee)
- devono, in alternativa all’iscrizione all’Albo, iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE indicando i luoghi ove verrà effettuato il deposito preliminare. La mancata iscrizione al Centro di integra il reato di gestione di rifiuti non autorizzata.
L’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento RAEE è gratuita e viene effettuata sul portale www.cdcraee.it registrandosi all’indirizzo https://areariservata.cdcservizi.it/app/
Cosa non cambia
I distributori, gli installatori e i Centri Assistenza Tecnica:
- continuano ad informare i consumatori sulla gratuità del ritiro
- assicurano, in caso di acquisto di nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito dell’analoga apparecchiatura usata (ritiro 1 contro 1)
- in caso di superficie di vendita superiore a 400 mq, assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni di origine domestica senza obbligo di acquisto di analoga apparecchiatura nuova (ritiro 1 contro 0)
Anche le caratteristiche del deposito dei RAEE, le modalità e le tempistiche di conferimento non cambiano, in particolare:
- il deposito preliminare alla raccolta deve essere effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE siano protetti dagli eventi atmosferici e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi
- le apparecchiature devono essere integre, non devono essere smontate
- il conferimento o il trasporto al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni 3 mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti RAEE
- Il deposito preliminare non può avere durata superiore ad 1 anno
Il CdC RAEE mette a disposizione di questi soggetti una guida operativa (in allegato) per facilitare il processo di iscrizione sul proprio portale.
L’Ufficio Ambiente della nostra associazione rimane a disposizione per ogni ulteriore eventuale informazione.