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ALIMENTARI Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA): proroga di 120 giorni per la comunicazione

24-07-2018 09:43

Ufficio Stampa

Alimentari,

E’ stato riaperto il termine per comunicare alle ASL di competenza territoriale l’attività di produttore di MOCA.Nel Decreto Milleproroghe varato in via defini

E’ stato riaperto il termine per comunicare alle ASL dicompetenza territoriale l’attività di produttore di MOCA.

Nel Decreto Milleproroghe varato in viadefinitiva il 20 settembre, sono stati riaperti i termini per adeguarsi allanorma che disciplina i materiali e gli oggetti destinati alla conservazione eall’uso di prodotti alimentari, i cosiddetti Moca.

Tutti i materiali e oggetti destinati avenire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori,macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.)e anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua (adesclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamentoidrico), sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei: ilRegolamento CE n. 1935/2004 stabilisce i requisiti generali cui devonorispondere tutti i materiali e oggetti in questione, mentre misure specifichecontengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche,ceramiche etc).

Il provvedimento è stato pubblicato nella GazzettaUfficiale, Serie Generale, n.220 del 21/09/2018 ed è entrato in vigore il 22settembre 2018.

L’art. 8-bis prevede infatti una modifica al Decretolegislativo 10 febbraio 2017 nr. 29 in materia di Materiali e Oggetti aContatto con gli Alimenti (MOCA), nel dettaglio:

1.    All’articolo 6 del Decreto legislativo 10 febbraio 2017,n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini dicui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente disposizione».

Nell’art. 6, comma 3 del Decreto legislativo 10 febbraio2017 nr. 29, era previsto (al comma 1) che per consentire l’effettuazione dicontrolli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (CE)n. 882/2004 - gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati avenire a contatto con gli alimenti comunicassero all’autorità sanitariaterritorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui alRegolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolgeesclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale (leggasi dovesi svolge attività di vendita al dettaglio). Il comma 3 stabilisce che glioperatori economici che già operano provvedono all’adempimento di cui ai commi1 e 2 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Grazie all’azione condotta in Parlamento daConfartigianato, le imprese avranno quindi 4 mesi per poter comunicare alle Aslcompetenti per territorio l’attività degli stabilimenti presenti ed evitarecosì le rigide sanzioni previste dalla legge del 2017.

 

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