Confartigianato Cremona segnalaimportanti novità in tema di tirocini a partire dal 9 giugno. Da quella data,infatti la Regione Lombardia, attraverso il D.D.S. n. 6286, ha definito ledisposizioni attuative in materia di tirocini, introducendo dei vincoliin merito alle attività per le quali è possibile attivarli. I tirocini sono un’occasione offerta ai giovani, e per la verità non solo a loro, disvolgere un’esperienza di apprendimento all’interno dell’azienda, dal fine di sperimentarela futura attività lavorativa, quasi come un tempo,quando un neofita andava “a bottega” dal maestro. Come è noto, infatti, iltirocinio non puòcaratterizzarsi con gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato. Eproprio nell’ottica della verifica della genuinità del periodo formativo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro haemanato la circolare 18.04.2018, n. 8. Per meglioadeguare l’esperienza formativa all’attuale contesto, sono state emanate le nuovelinee guida approvate in Conferenza permanente Stato-Regioni il 25.05.2017che tracciano i profili di genuinità dei tirocini con particolareattenzione a quelli extracurriculari, che ben possono prestarsi a un utilizzofraudolento. In premessa,si deve rilevare che l’attività deitirocinanti potrebbe presentare aspetti coincidenti con i profilidell’eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavorosubordinato. Ecco che, quindi, risulta strettamente necessario che la sezioneispettiva effettui una valutazione complessiva delle modalità di svolgimento del tirocinio, in modo tale da poter ritenerel’attività del tirocinante effettivamentefunzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una meraprestazione lavorativa. Occorrerà, in primis, verificare l’osservanza della normativaregionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio. L’ispettorato evidenzia alcune violazioni che potrebberoportare alla riqualificazione del rapporto formativo in lavoro subordinato: - tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo(attività elementari e ripetitive) odi durata inferiore al limite minimo previsto; - tirocinio attivato con un soggetto non in stato di disoccupazioneo beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto dilavoro, o a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggettidisabili e svantaggiati; - totale assenza di convenzione tra soggetto ospitante esoggetto promotore; - totale assenza di piano formativo individuale (PFI); - coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante; - tirocinio attivato per esigenze sostitutive o organizzativedel soggetto ospitante; - tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapportodi lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con ilsoggetto ospitante negli ultimi due anni; - tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimoconsentito ex lege; - impiego del tirocinante per un numero di ore superiorerispetto a quello indicato nel PFI; - difformità tra quantoprevisto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamentesvolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante; - corresponsione significativa e non episodica di sommeulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI. Il rispetto della norma consentirà, soprattutto ai giovani lavoratori, di affacciarsi con fiduciaal mercato del lavoro. Rispetto a tutto quanto sopra esposto, fra le novitàConfartigianato segnala: 1) limitiall’attivazione: non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore diprofessioni regolamentate; 2 2) durata del tirocinio extracurriculare:minimo 2 mesi e massimo 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi in base allecompetenze da acquisire; 3) interruzione del tirocinio extracurriculare:il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggettoospitante e del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Iltirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di graviinadempienze da parte del tirocinante; 4) indennitàdi partecipazione: 500,00 € mensili. Itirocini extracurriculari non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì unametodologia formativa e sono finalizzati agli obiettivi di orientamento,occupabilità e inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Itirocini sono rivolti a: -soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs.150/2015; -lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza dirapporto di lavoro; -lavoratori a rischio di disoccupazione; -soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; soggettidisabili e svantaggiati. Sonopresenti delle limitazioni all’attivazione dei tirocini extracurriculari comead esempio: - nonpossono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attivitàlavorative elementari; - itirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi dipicco delle attività, né sostituire il personale nei periodi di malattia,ferie, maternità o infortuni; - ilsoggetto ospitante può realizzare col medesimo tirocinante un solo tirocinioextracurriculare. Lesuddette importanti novità saranno, appunto, introdotte dal 9 giugno prossimo eConfartigianato Cremona, grazie a E.L.F.I., Ente Lombardo per la formazionid’Impresa, può essere soggetto promotore di tirocini e quindi supportare leaziende nella predisposizione del piano formativo e della convenzione. Persapere se la propria azienda rientra tra le professioni regolamentate eattivare i tirocini extracurriculari potete contattare la nostra Associazionedi via Rosario – Ufficio Paghe – (tel. 0372 598811).Confartigianato segnala le novità previste dal 9 giugno