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Hai ricevuto contributi pubblici? C'è l'obbligo di pubblicazione!

11-06-2021 12:06

Ufficio Stampa

Tutte,

Hai ricevuto contributi pubblici? C'è l'obbligo di pubblicazione!

Chi ha ricevuto contributi pubblici o aiuti di Stato deve pubblicarlo sul proprio sito internet entro il 30 giugno.Non hai un sito tuo? L'Associazione

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Chi ha ricevuto contributi pubblici o aiuti di Stato deve pubblicarlo sul proprio sito internet entro il 30 giugno.

Non hai un sito tuo? L'Associazione mette a disposizione delle imprese associate un'apposita sezione per adempiere all'obbligo di legge

 

L’art. 1 c. 125-129 della L. 124/2017, come modificati dall’art. 35 D.L. 34/2019 (cd “Decreto Crescita”) ha disposto che gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, siano pubblicati dalle imprese sui propri siti internet (liberamente accessibili al pubblico) oppure sui portali elettronici delle associazioni di categoria di appartenenza (qualora non si possieda un proprio sito web) entro il 30 giugno di ogni anno.

L'adempimento informativo riguarda tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, sono invece esclusi dall’onere informativo i liberi professionisti. 

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile (bilancio in forma abbreviata) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa devono assolvere all'obbligo informativo pubblicando gli importi percepiti durante l’anno precedente a quello in corso, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti ai Stato (RNA), per i quali siano già stati assolti gli obblighi di pubblicazione nella sezione trasparenza di detto Registro (RNA), è comunque necessario, che venga dichiarata l'esistenza di tali aiuti sul sito internet. 

 

ESCLUSIONI

L’obbligo di pubblicazione non trova applicazione nei casi in cui l’importo monetario delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti (in denaro o in natura), sia

  • privo di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
  • inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (anno 2020);
  • rivolto alla generalità delle imprese, come nel caso delle agevolazioni fiscali, in quanto vantaggi non indirizzati ad una specifica realtà imprenditoriale. 

 

ESEMPI DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI CHE RIENTRANO NELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE 

1. sovvenzioni/contributi in conto capitale

2. sovvenzioni/contributi in conto esercizio e/o in conto interessi

3. garanzie statali su finanziamenti ricevuti da istituti di credito oppure su sospensioni quota capitale finanziamenti/contratti di leasing

4. contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19

5. utilizzo in F24 del credito di imposta accise sul gasolio per autotrazione

6. utilizzo in F24 del credito di imposta sulla pubblicità

7. contributi GSE

8. contributi de minimis su finanziamento artigiancredito

9. contributi INPS (ricevuti a marzo ed aprile) solo per ditte individuali.

10. contributi derivanti da bando comunali

11. contributi Camera di Commercio

12. erogazione fondi ai Ristoratori per recupero dei costi associati all'acquisto di prodotti Agroalimentari

13. contributo Irap bando di concessione di crediti di imposta comunità montane

Si precisa che gli aiuti sopraelencati vanno comunicati seguendo il criterio di cassa, cioè solo se effettivamente percepiti nell’esercizio 2020. 

 

SANZIONI

Si ricorda infine che la norma prevede, a partire dal 1º gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione: 

  • sanzione amministrativa pecuniaria pari alI’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro;
  • la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 gg. dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti. 

 

IL SERVIZIO DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CREMONA

Alla luce della normativa vigente si consiglia agli Associati, nel caso non avessero un proprio sito web, di rivolgersi alla nostra Associazione al fine di effettuare gli adempimenti sopraesposti. 

Il servizio verrà reso dall'Associazione a condizione di ricevere in tempo utile il materiale da pubblicare.

Per informazioni e la richiesta del servizio si prega di telefonare al numero 0372 598811.

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