Dal 1° gennaio ha avuto fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea.
Il Regno Unito, infatti, non è più parte del mercato unico e lascerà l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'Unione europea e agli accordi internazionali.
A decorrere dall’1/01/2021, il Regno Unito è a tutti gli effetti un Paese extra UE. La cosiddetta Brexit ha determinato l’assimilazione del Regno Unito ai cosiddetti Paesi terzi (o extracomunitari).
Ciò comporterà novità e nuovi adempimenti anche ai fini IVA.
Ad esempio le cessioni e gli acquisti di beni tra Italia e Regno Unito non potranno più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, ma avranno natura rispettivamente di cessioni all’esportazione (per i beni spediti dall’Italia al Regno Unito) e di beni in importazione (all’atto dell’introduzione in Italia di merci provenienti dal Regno Unito).
LE TRE FASI DI AVVICINAMENTO
Nelle linee guida dal titolo The Border with the European Union vengono illustrate le nuove discipline per gli scambi fra Regno Unito e Unione europea a partire dal 2021. Tale procedura è organizzata in tre fasi temporali, così da permettere l’adeguamento ai cambiamenti da parte delle imprese. Tale processo di 'avvicinamento' viene distinto in base alla natura delle merci.
LE MERCI “CONTROLLATE”
Per le merci “controllate” (controlled good), tra cui beni sottoposti ad accisa, farmaci ecc., l’ingresso nel Regno Unito sarà subordinato al soddisfacimento di alcuni requisiti addizionali, rispetto al modello che interessa la restante generalità delle merci considerate “tandard”.
LE MERCI STANDARD
Per le merci “standard”, da gennaio a luglio 2021, sarà possibile presentare una dichiarazione differita entro 6 mesi dall’introduzione delle merci. Questo permetterà il contestuale differimento del versamento tributario.
A partire da aprile 2021 saranno però intensificati i controlli su determinate categorie di merci, per le quali è inoltre richiesta la presentazione di una documentazione che certifichi la qualità e la sicurezza del prodotto. In alcuni casi è inoltre prevista la dichiarazione preventiva di ingresso, alle autorità doganali.
Da luglio 2021 il sistema andrà a regime e le importazioni nel Regno Unito saranno indistintamente subordinate alla presentazione di una dichiarazione doganale completa. Vi sarà inoltre un aumento generalizzato dei controlli sulle merci in entrata.
La terza fase, nella quale la Brexit sarà entrata in vigore nella sua completezza, prevede un duplice modello di sdoganamento della merce. A seconda della dogana di entrata, sarà consentito lo stoccaggio della merce fino a 90 giorni (temporary storage model) oppure imposto l’inoltro della documentazione alla dogana prima che la merce esca dal territorio Ue (pre-lodgement model).
L'OBBLIGO DEL CODICE LOCALE
L’HMRC (l’Agenzia delle entrate del Regno Unito) raccomanda agli operatori di premunirsi di codice EORI GB. Codice necessario per effettuare operazioni commerciali con il Regno Unito. Tale codice è essenziale per gli operatori che hanno attivato un canale e-commerce e per le imprese che effettuano trasferimenti merce in UK (ad esempio, conto deposito o comodato).
Per l’operatività doganale, l’HMRC consiglia di affidarsi a intermediari, che possano interfacciarsi con il sistema doganale. È inoltre fortemente consigliato di richiedere un conto di differimento dazi, per poter pagare una volta al mese, tramite addebito diretto, gli importi dovuti in dogana.
Per iniziare ad approfondire i vari argomenti legati alle novità della Brexit l'Ufficio Internazionalizzazione di Confartigianato Cremona è a disposizione delle imprese associate (tel. 0372 598811), nonché alleghiamo le indicazioni operative fornite dall'Agenzia delle Dogane scaricabili qua sotto.