Avviato il piano “Italia Cashless” per incentivare i pagamenti elettronici.
Gli impenditori devono adeguare i registratori di cassa alla lotteria degli scontrini e ai pagamenti con cashback
Italia Cashless è un piano messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente.
Ma gli imprenditori sono pronti? Molte Confederazioni di categoria, soprattutto del commercio, hanno chiesto una ulteriore proroga per un semplice motivo: mancano le infrastrutture per assicurare il successo dell’iniziativa.
Sicuramente sulla lotteria degli scontrini (la cui partenza è prevista per il primo gennaio), ma anche per il piano cashback, a regime nel 2021 ma con sperimentazione dall’8 al 31 dicembre.
Anche Confartigianato ha posto qualche perplessità. Il dubbio fondamentale è rappresentato dalla difficoltà dei negozianti per gli adempimenti necessari, soprattutto sul fronte dell’adeguamento tecnologico.
Sono in molti, quindi, a chiedere una nuova proroga rispetto alla partenza della lotteria degli scontrini di almeno sei mesi perchè sono necessari interventi di adeguamento tecnico dei registratori telematici già installati che, ad oggi, il mercato non è stato in grado di eseguire su un’ampia platea di soggetti, e un rinvio consentirebbe una partenza uniforme da parte di tutte le imprese, evitando distorsioni concorrenziali che, inevitabilmente, andrebbero a colpire gli operatori di minori dimensioni e più deboli.
In base ai dati circolanti pare che solo il 50% dei registratori di cassa sia abilitato alla lotteria digitale e da marzo sono saliti i costi di adeguamento e divenute più complesse le operazioni a causa dell’emergenza Covid.
Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
CASHBACK DI STATO
Il MISE dopo aver avuto il parere positivo dal Garante della Privacy ha definito, casi e criteri per il rimborso, come le eventuali forme di adesione degli esercenti, dei circuiti di pagamento e degli emittenti, i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, e anche quali strumenti di pagamento saranno validi per il rimborso e per quali tipologie di spesa. Per i rimborsi sono stati stanziati 3 miliardi di € per il 2021 e altri 3 miliardi di € per il 2022.
Soggetti beneficiari
Potranno beneficiare del cashback tutti i maggiorenni residenti in Italia e saranno ammessi indistintamente tutti gli acquisti fatti come consumatori, quindi non sono contemplati quelli effettuati nell’ambito dell’attività professionale o imprenditoriale.
Spese ammissibili
È ammessa ogni tipologia di spesa pagata in modalità elettronica, gli acquisti di beni e servizi quali generi alimentari, di capi di abbigliamento, spese mediche, i pagamenti nei ristoranti o tutte le altre tipologie di spesa, escluse quelle fatte online. Questa scelta è dettata dal fatto che si cerca di dare una spinta agli acquisti nei negozi tradizionali.
Modalità di accesso
Per partecipare è necessario avere SPID o Carta d’Identità elettronica (CIE). È possibile richiederlo gratuitamente a uno dei provider che trovi sul sito spid.gov.it. È possibile richiedere il rilascio della CIE presso il tuo Comune. Successivamente andrà scaricata l’app IO e, dopo l’avvio del Cashback, abilitare le carte utilizzate per i pagamenti.
Tempi di avvio
Dall’8 dicembre 2020 è partita la fase sperimentale (Extra Cashback di Natale), mentre la fase a regime partirà il 1° gennaio 2021.
Premi e rimborsi
Per l’Extra Cashback di Natale è necessario effettuare almeno 10 operazioni cashless e sarà riconosciuto il 10% di rimborso, fino a un massimo di 1.500 € (il rimborso sarà quindi di massimo 150 €). Ogni operazione di pagamento sarà considerata fino ad un massimo di 150 euro. Questo primo cashback sarà accreditato a febbraio 2021 sull’Iban indicato al momento dell’adesione. Tutti i rimborsi, saranno esentasse.
Nella fase a regime, verrà riconosciuto un rimborso semestrale pari al 10% di quanto speso dal consumatore fino a un massimo di 1.500 € a semestre e purchè si facciano almeno 50 operazioni cashless a semestre, di fatto si potrebbe trattare quindi di un rimborso massimo di 300 euro in un anno.
Ci sarà inoltre di un Super Cashback, in pratica un rimborso che verrà riconosciuto ogni semestre per 1.500 €, in aggiunta al cashback standard ai primi 100.000 registrati che abbiano effettuato il maggior numero di operazioni cashless, a patto che eseguano almeno 50 operazioni di pagamento nel corso del semestre.
I Rimborsi avverranno il 1° gennaio 2021, il 30 giugno 2021, il 1° luglio 2021, il 31 dicembre 2021, il 1° gennaio 2022, il 30 giugno 2022. Il pagamento del Cashback e del Super Cashback avviene entro 60 giorni dalla fine del periodo.
COSA DEVE FARE L'IMPRESA
Da parte dell'esercente è necessario il possesso di un "Dispositivo di accettazione", messo a disposizione da un "Soggetto Convenzionato", vale a dire un soggetto che abbia sottoscritto una convenzione con PagoPA S.p.A. per partecipare al Programma Cashback.
Ciascun "soggetto convenzionato" identifica l'Esercente attraverso un "identificativo univoco" o "MerchantlD", ossia il numero che lo identifica univocamente all'interno del sistema dei pagamenti elettronici e in ogni singola operazione di pagamento eseguita a suo favore.
LOTTERIA NAZIONALE DEGLI SCONTRINI
L’inizio della lotteria – previsto originariamente al 1° luglio 2020 – è stato differito dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà degli esercenti legate all’emergenza da Coronavirus. Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che consentono la partecipazione alla lotteria “ordinaria” e a quella “Zero Contanti”.
Soggetti beneficiari
Potranno partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro.
Spese ammissibili
È ammessa ogni tipologia di spesa pagata in modalità ordinaria o elettronica.
Modalità di accesso
Bisogna acquisire il codice lotteria accedendo all’area pubblica del Portale Lotteria, www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Basta digitare il proprio codice fiscale sul Portale e il servizio online produce un codice alfanumerico, anche in formato barcode. Una volta ottenuto, è sufficiente stampare il proprio codice lotteria o salvarlo sul proprio dispositivo mobile.
Tempi di avvio
È già possibile richiedere il proprio codice cliccando qui. La lotteria partirà dal 1 gennaio 2021.
Premi e rimborsi
Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali”, ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti La nuova lotteria prevede estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zero contanti”.
L’esercente, attraverso un lettore ottico collegato al registratore telematico, effettua il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente e trasmette i dati all’Agenzia delle entrate, in pratica come accade in farmacia con la Tessera sanitaria. Chi paga con la moneta elettronica (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito) partecipa a entrambe le estrazioni. Infine, tutte le vincite alla lotteria degli scontrini sono esenti da imposte. Chi effettua il pagamento in contanti partecipa solo alle estrazioni “ordinarie”. Chi utilizza strumenti di pagamento elettronico partecipa sia alle estrazioni ordinarie sia a quelle “zero contanti”. A queste ultime partecipano non solo i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Per le estrazioni ordinarie è previsto un premio da 1 mln di € per il vincitore dell’estrazione annuale, 3 premi da 30.000 € ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili, 7 premi da 5.000 € ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali.
Per le estrazioni “zero contanti”, sono previsti 2 premi per l’estrazione annuale, un premio da 5 mln di € per il consumatore ed un premio da 1 mln di € per l’esercente, 20 premi per le estrazioni mensili, 10 premi di 100.000 € ciascuno ai consumatori e 10 premi di 20.000 € ciascuno agli esercenti, 30 premi per le estrazioni settimanali, 15 premi di 25.000 € ciascuno per i consumatori e 15 premi di 5.000 € ciascuno per gli esercenti.
COSA DEVE FARE L'IMPRESA
Le imprese esercenti devono adeguare per tempo i propri dispositivi telematici. Infatti, chi vuole partecipare alla lotteria deve chiedere al negoziante di abbinare il proprio codice allo scontrino che sta per battere. L’esercente “leggerà” il codice lotteria tramite un lettore ottico collegato al registratore telematico (proprio come succede in farmacia con la tessera sanitaria), e trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate.
Bisogna quindi che il registratore di cassa sia adeguato e supporti la nuova procedura. In linea di massima, tutti i registratori di cassa possono essere adeguati per essere aggiornati/trasformati in un registratore telematico, ma è bene rivolgersi al proprio fornitore che potrà verificare tramite il numero seriale.
In fase di approvazione del Decreto sono state abolite le sanzioni per l’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice cliente del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.
Tuttavia nel DL n. 124 del 26/10/2019, articolo 20 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, il legislatore ha modificato la norma istitutiva della lotteria precisando quanto segue: “Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”.
Il passaggio della legge suona come un sibillino invito rivolto ai soggetti esercenti ad adeguare i propri processi, pena il rischio di subire una verifica fiscale.